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Scadenza versamento acconto IMU 2021

Pubblicato il 04/06/2021
Pubblicato in: Avvisi
Scadenza versamento acconto IMU 2021

Il 16 GIUGNO 2021 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2021. L’acconto per l’anno 2021, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari alla metà di quanto versato nell’anno 2020 a titolo di IMU sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune e di seguito riportate:

 

FATTISPECIE

ALIQUOTA/DETRAZIONE

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CAT. A/1, A/8 E A/9)

5,60 PER MILLE

ALTRI IMMOBILI

9,00 PER MILLE

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D (ESCLUSA CAT. D10)

9,00 PER MILLE

AREE EDIFICABILI E UNITÀ IMMOBILIARI REGOLARMENTE ASSEGNATE DAGLI EX IACP

9,00 PER MILLE

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

ESENTI

FABBRICATI MERCE

ESENTI

TERRENI AGRICOLI

ESENTI

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E UNITÀ IMMOBILIARI REGOLARMENTE ASSEGNATE DAGLI EX IACP

€ 200,00

 

CHI DEVE PAGARE

E’ soggetto passivo IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID19                                             

Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l’esenzione già disposta dall’articolo 78 del Dl 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l’esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il D.L. “Sostegni” ha esentato dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.

 

PENSIONATI ESTERI                                                                

Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede che, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

 

COME PAGARE

Il versamento del tributo può essere effettuato mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, indicando il codice catastale del Comune di Castilenti (C322). Si potrà calcolare l’importo IMU 2021 dovuto nonché stampare l’F24 compilato digitando il seguente link (https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune ai seguenti recapiti: tel. 0861/999113, email: protocollo@comune.castilenti.te.it

In allegato l'avviso

 Allegati
MANIFESTO IMU ACCONTO ANNO 2021.pdf

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